Viene prorogata al 31 dicembre 2027 la possibilità di esercizio temporaneo di una professione medica o sanitaria o l’attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero.
La legge Flussi è stata pubblicata in gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda la sanità, all’articolo 2 comma 8-bis si proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020.
Contestualmente, viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 quanto disposto dall’articolo 15, comma 1 e comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2023 consentendo l’esercizio temporaneo di una professione medica o sanitaria o l’attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero. Fino alla medesima data si applica inoltre quanto disposto dagli articoli 27 (ingresso in casi particolari in territorio italiano) e 27-quater (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione) anche al personale medico e infermieristico assunto – in base alla predetta disciplina derogatoria – presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.
Per essere maggiormente specifici, grazie alla proroga della legge Flussi, i professionisti sanitari, come ad esempio un igienista dentale, in possesso di un titolo estero legale in attesa di riconoscimento da parte del Ministero della Salute italiano, puó esercitare la professione sanitaria su tutto il territorio nazionale previa comunicazione alle Regioni senza aspettare l’equipollenza del titolo.In vigore la proroga delle deroghe al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie. Semplificazioni per l’esercizio temporaneo in Italia di professionisti laureati all’estero.
La proroga della deroga- Per fronteggiare la “grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale”, il Milleproroghe consente fino al 31 dicembre 2027 l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Per altri due anni, ai professionisti con qualifica conseguita all’estero basterà richiedere alla Regione un permesso di esercizio corredato dal certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza.
Adempimenti e sanzioni- La novità del Milleproroghe è l’obbligo per il professionista in questione di comunicare all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata. All’Ordine dovrà anche essere comunicata la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l’attività. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell’avvenuta regolarizzazione.